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Sez. L, Sentenza n. 2468 del 06/02/2006 (Rv. 586504 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione di interruzione della prescrizione - Natura - Qualificazione di eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Condizione - Preventiva ritualità dell'acquisizione agli atti degli elementi probatori - Allegazione e produzione dell'atto interruttivo solo in appello - Tardività - Conseguenze - Preclusione - Fattispecie in materia previdenziale.
Stato
decisa il 2006-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586504-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, con l'effetto che tale definizione della suddetta eccezione, pur comportando conseguenze in ordine alla rilevabilità "ex officio" e alla diversa configurabilità dell'onere di proposizione, non determina, tuttavia, la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha respinto il ricorso, rilevando che, correttamente, con la sentenza di appello era stata ritenuta la tardività dell'eccezione di interruzione della prescrizione in ordine all'esercizio del diritto ad ottenere dall'I.N.P.S. la rivalutazione e gli interessi sui ratei di pensione corrisposti al ricorrente in ritardo, siccome formulata solo con l'atto di appello, ravvisandosi, nel contempo, l'inammissibilità della produzione in sede di discussione nel giudizio di appello di altra documentazione attestante l'avvenuta interruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)