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Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 07/04/1979 (Rv. 398398 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - DISCIPLINA EX ART 89 COD PROC CIV - CARATTERE SPECIALE RISPETTO ALLA DISCIPLINA EX ART 598 COD PEN - RISARCIMENTO DEL DANNO ANCHE NON PATRIMONIALE - CONDIZIONE - ESPRESSIONI NON RIGUARDANTI L'OGGETTO DELLA CAUSA.*
Stato
decisa il 1979-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398398-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - DISCIPLINA EX ART 89 COD PROC CIV - CARATTERE SPECIALE RISPETTO ALLA DISCIPLINA EX ART 598 COD PEN - RISARCIMENTO DEL DANNO ANCHE NON PATRIMONIALE - CONDIZIONE - ESPRESSIONI NON RIGUARDANTI L'OGGETTO DELLA CAUSA.*

In tema di risarcimento del danno per le espressioni offensive contenute negli Atti del processo, la disposizione dell'art 598 cod pen, la quale, per l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, richiede che le frasi offensive siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, non trova applicazione nel processo civile, nel quale la materia e regolata dall'art 89 cod proc civ - norma posteriore e speciale rispetto alla prima - secondo cui il giudice puo assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto solo nel caso che le espressioni sconvenienti o offensive non riguardano l'oggetto della causa. (V 1955/69, mass n 341125).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)