Sez. U, Ordinanza n. 22885 del 07/12/2004 (Rv. 578275 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Pronuncia del giudice amministrativo emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Censura relativa alla inerpretazione data al giudicato ineseguito - Deduzione con ricorso per cassazione "ex" art. 362 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
In presenza di una pronuncia del giudice amministrativo, emessa in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale si attribuisce al giudicato ineseguito un determinato contenuto precettivo, la deduzione con la quale tale decisione viene censurata, sotto il profilo della carenza di giurisdizione, per avere la stessa attribuito al giudicato stesso una portata diversa da quella effettiva, non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, in quanto rientra nella competenza giurisdizionale di quest'ultimo di interpretare e dare esecuzione al proprio giudicato, e, di conseguenza, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ex art. 362 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)