Sez. U, Ordinanza n. 25344 del 02/12/2009 (Rv. 610414 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Interpretazione del giudicato - Spettanza al giudice amministrativo - Conseguenze - Impugnazione - Deduzione di errori interpretativi - Motivo attinente alla giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Rientra nelle attribuzioni del giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, l'interpretazione della decisione oggetto di tale giudizio, con la conseguenza che la deduzione di eventuali errori commessi in sede interpretativa non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, a nulla rilevando l'incidenza dell'interpretazione su diritti soggettivi, se è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottemperanza sia un giudicato civile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)