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Sez. 3, Sentenza n. 11911 del 25/10/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156634 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - È REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156634-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - È REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*

Il reato di lottizzazione abusiva è un reato permanente, che si consuma nel momento in cui si estrinseca, in qualsiasi Forma, la condotta finalizzata all'intento lottizzatorio e si protrae nel tempo fino a quando tale condotta si esaurisca, qualunque sia la Forma in cui si sia manifestata. Nel caso di lottizzazione negoziale, in particolare, la permanenza del reato cessa con l'ultimo atto di vendita. (nella specie è stata annullata la sentenza di merito, con la quale, in luogo di un unico reato permanente, era stata ritenuta la continuazione nell'ipotesi di vendita successiva di lotti finalizzati ad utilizzazione edilizia). (Conf mass n 154207).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)