Sez. 1, Sentenza n. 10142 del 20/09/1999 (Rv. 530155 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Domanda del debitore, successiva alla chiusura della procedura, di cancellazione di ipoteca a garanzia di un credito incluso nel concordato - Sentenza di accoglimento - Ricorso per Cassazione del creditore privilegiato - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE
È inammissibile il ricorso per Cassazione del creditore privilegiato avverso il provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda del debitore, successiva alla chiusura della procedura fallimentare, di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a garanzia di un credito incluso nel concordato omologato perché tale chiusura esclude la riconduzione della sentenza impugnata nell'art. 26 legge fallimentare, da inquadrare invece nel procedimento di cognizione ordinaria per la cancellazione dell'iscrizione della garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2882, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)