Sez. 1, Sentenza n. 455 del 19/01/1984 (Rv. 432688 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO CON IL QUALE SI DISPONE LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI E LA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE ISCRITTE A GARANZIA - NATURA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - CARATTERI - EFFETTI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO CON IL QUALE SI DISPONE LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI E LA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE ISCRITTE A GARANZIA - NATURA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - CARATTERI - EFFETTI.*
Il provvedimento di cui all'art. 136, comma terzo, legge fallimentare, con il quale il giudice delegato, accertata la completa esecuzione del concordato, ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, non ha natura giurisdizionale, né contenuto decisorio, ma soltanto natura di atto esecutivo di un'attività di sorveglianza e di controllo dell'adempimento del concordato, la cui adozione produce il solo effetto di privare i creditori eventualmente non soddisfatti dalla possibilità di giovarsi delle garanzie costituite in favore della massa, e non anche quello di liberare l'assuntore del concordato degli obblighi presi nei confronti dei creditori non pagati prima di tale provvedimento. (V 3446/72, mass n 361320).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)