Sez. 1, Sentenza n. 5242 del 11/06/1997 (Rv. 505122 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza di dichiarazione di avvenuto adempimento degli obblighi concordatari - Reclamo - Rigetto del Tribunale - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 cost. - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE
Imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione, avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza, è la presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della decisorietà e della definitività. Le due condizioni debbono coesistere, nel senso che, pur essendo la prima condizione, attinente al contenuto, necessaria, essa non è sufficiente, giacché detto contenuto deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l'immodificabilità da parte del giudice che l'ha emanata, e l'efficacia del giudicato ex art. 2909 cod. civ. Sotto un tal riguardo, fermo il profilo per cui il provvedimento di cui all'art. 136, terzo comma, legge fall., con il quale il giudice delegato, accertata la completa esecuzione del concordato, ordina lo svincolo della cauzione e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, non solo non ha carattere decisorio, ma neppure natura giurisdizionale, va rilevato che, pur quando l'istanza volta alla dichiarazione di adempimento degli obblighi concordatari sia stata rigettata, il relativo provvedimento - stante la sua natura di volontaria giurisdizione - può, sia su richiesta della stessa parte che ha proposto l'istanza, sia d'ufficio, essere modificato e revocato in ogni tempo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)