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Sez. L, Sentenza n. 7739 del 27/05/2002 (Rv. 554729 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Periodo di comporto - Superamento - Licenziamento - Prova della sussistenza del fatto costitutivo del recesso - Onere del datore di lavoro - Deduzione da parte del lavoratore della insussistenza del fatto - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Deduzione delle circostanze fondanti con l'atto introduttivo - Onere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554729-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nella controversia promossa dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, gravando sul datore di lavoro l'onere della prova del fatto costitutivo del recesso, la deduzione, da parte del lavoratore, della insussistenza del fatto, non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, come tale proponibile anche per la prima volta in appello, salvo l'onere della deduzione delle circostanze che la sostanziano con l'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)