Sez. 3, Sentenza n. 20761 del 03/10/2007 (Rv. 599414 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà - Sussistenza - Esclusione - Interesse (anche)del debitore a negare la sussistenza della solidarietà attiva - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo; avendo interesse a negarne la sussistenza spetta non soltanto ai creditori, ma anche al debitore, al fine di un corretto assetto dei rapporti obbligatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)