Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 18/06/2001 (Rv. 547554 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà - Esclusione - Conseguenze - Espressa pattuizione di solidarietà - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
In tema di obbligazioni solidali, nel rapporto con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. - la cui "ratio" è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto -, mentre tale presunzione di solidarietà è del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)