Sez. 3, Sentenza n. 3897 del 07/06/1983 (Rv. 428822 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - DECISIONE DEL LOCATORE (O DEL DI LUI FIGLIO O GENITORE) DI TRASFERIRSI NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - DECISIONE DEL LOCATORE (O DEL DI LUI FIGLIO O GENITORE) DI TRASFERIRSI NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA.*
L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto è soltanto quello che sia da lui maliziosamente creato a preordinare lo stato di necessità ovvero di concreti in un suo comportamento inescusabile. Pertanto l'atto o il fatto volontario del locatore non costituisce ostacolo a far valere l'opposizione alla proroga quando trovi la sua ragion d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, purché meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza, fra le quali rientra la decisione del locatore stesso - o del di lui figlio (o genitore) per la necessità del quale egli agisce - di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile locato, senza che da parte sua sia necessario dimostrare gravi ed obiettive giustificazioni del suo divisamento. (Conf 5165/81, mass n 415960, sulla seconda parte; (Conf 1229/81, mass n 411809, sulla prima parte; (Conf 1017/81, mass n 411547, sulla prima parte; (Conf 4415/80, mass n 408288, sulla seconda parte; (Conf 1833/80, mass n 405450, sulla prima parte; (Conf 816/78, mass n 390161, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)