Sez. L, Sentenza n. 10967 del 27/05/2015 (Rv. 635530 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Rapporto di lavoro fra compagnie portuali e singoli lavoratori soci - Configurabilità - Limiti - Responsabilità per gli infortuni occorsi ai lavoratori - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE
Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitino a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, trattandosi di situazione, quest'ultima, nella quale la compagnia portuale opera, in concreto, da ufficio di collocamento, sicché solo nella prima ipotesi la compagnia assume la qualifica di datore di lavoro, anche ai fini della legittimazione passiva della domanda risarcitoria per infortunio sul lavoro promossa dal lavoratore.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 27, Cod. Navig. art. 110, Cod. Navig. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)