Sez. 1, Sentenza n. 2389 del 25/09/1985 Cc. (dep. 19/11/1985) Rv. 171101 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - FATTI ANTERIORI E DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DELL'ESTRADIZIONE - IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - FATTI ANTERIORI E DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DELL'ESTRADIZIONE - IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE.*
L'art. 14 della convenzione europea di estradizione (resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300), nel fissare il principio di specialità, ha introdotto una vera e propria causa di improcedibilità per qualsiasi fatto anteriore alla consegna, salvo quello che ha dato luogo all'estradizione, vietando allo stato consegnatario, nei confronti della persona estradata, l'Esercizio della giurisdizione, e in ispecie l'Esercizio dei poteri di coercizione personale, per tutti i fatti anteriori e diversi. La violazione del principio di specialità può essere dedotta dallo estradato, colpito da provvedimento restrittivo della libertà, può essere fatta valere anche oltre i termini per proporre impugnazione (richiesta di riesame o ricorso per Cassazione) avverso il detto provvedimento. (V anche la massima che precede: 171100; (Conf, sulla prima parte, S.U. 19 maggio 1984 n. 12 (dep. 9 giugno 1984) ric. Carboni).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)