Sez. 2, Sentenza n. 7043 del 27/02/1986 Ud. (dep. 05/07/1986) Rv. 173326 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Il principio di specialità dell'estradizione si applica senza distinzione sia alla estradizione attiva che a quella passiva e preclude qualsiasi Esercizio della giurisdizione per fatti anteriori e diversi, per cui l'estradato può essere giudicato solo per fatti oggetto della estradizione e durante il relativo periodo e cioè fino al giorno successivo al quarantacinquesimo dal mancato legittimo allontanamento dell'interessato dal territorio dello stato o a quello del suo ritorno nel territorio dello stesso con le sole previste eccezioni di pericolo di allontanamento illegittimo o di imminente prescrizione del reato. (nella specie, l'interessato era stato estradato dal Belgio per l'esecuzione di pena non espiata e venne sottoposto a giudizio per ricettazione quale fatto anteriore e diverso rispetto alla data della concessa estradizione). (V mass n 171101).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)