Sez. L, Sentenza n. 10527 del 30/04/2010 (Rv. 613531 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Clausola dell'accordo integrativo al CCNL di risoluzione automatica del rapporto al compimento della massima anzianità contributiva - Licenziamento - Configurabilità - Esclusione - Nullità della clausola - Conseguenze.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento al rapporto lavorativo privatizzato dei dipendenti postali, ove l'azienda abbia comunicato la risoluzione del rapporto in relazione alla clausola contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo che ne prevede la risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva, non è configurabile un vero e proprio licenziamento, in quanto il datore di lavoro si limita ad adeguare il proprio comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato. Ne consegue che, ritenuta la nullità di detta clausola e in assenza di un valido recesso, deve ritenersi che il rapporto di lavoro continui inalterato senza altro onere per il lavoratore, se non quello di offrire la disponibilità della propria prestazione, mediante la messa in mora.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)