Sez. L, Sentenza n. 3237 del 05/03/2003 (Rv. 560853 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Clausola contrattuale collettiva prevedente la estinzione del rapporto al conseguimento di una determinata anzianità contributiva - Illegittimità - Configurabilità di un vero e proprio licenziamento - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 6 legge n.604/1966 - Fattispecie relativa al personale dell'Ente poste italiane. Art. 6 legge n.604/1966 - Inapplicabilità - Fattispecie relativa al rapporto di lavoro con l'Ente Poste Italiane.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, privatizzato a seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994 n. 71, è assoggettato alla disciplina contrattuale collettiva comune, senza che, stante la già intervenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro, rilevi l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi ex art. 1 D.L. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, ventisettesimo comma, legge 23 dicembre 1996 n. 662). Sicché - non essendo consentito al contratto collettivo di diritto comune di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti - anche il contratto collettivo per tale categoria di personale non può derogare le norme di legge imperative e quindi è nulla la previsione contrattuale secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva. In tal caso però non è configurabile un vero e proprio licenziamento, ma il datore di lavoro si limita ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, e quindi il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla, con la conseguenza che non è applicabile la disciplina di cui all'art. 6 primo comma della legge n. 604 del 15 luglio 1966 circa l'onere di impugnare l'atto risolutivo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 art. 1, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)