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Sez. L, Sentenza n. 2351 del 31/03/1983 (Rv. 427208 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - CONDIZIONI RISPETTIVE - TASSATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427208-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - CONDIZIONI RISPETTIVE - TASSATIVITÀ.*

Salvo il caso di improponibilità della domanda, nel quale, ex art. 382 terzo comma cod. proc. civ., si fa luogo a Cassazione senza rinvio, l'accoglimento del ricorso per Cassazione, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, comporta sempre il rinvio della causa al giudice di merito, ancorché questi, per effetto della applicazione del principio del diritto enunciato dalla Corte debba poi respingere la domanda. La Cassazione con o senza rinvio dipende, invero, da tassative norme processuali, non da un potere discrezionale della suprema Corte, la quale come giudice di legittimità non può emettere pronunzie di merito, con la conseguenza che resta riservata al giudice di rinvio la cognizione di eccezioni in senso proprio, la cui proposizione si renda necessaria come conseguenza della pronunzia di Cassazione. (V 706/82, mass n 418499; (V 482/74, mass n 368213; (V 1287/65, mass n 312465).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)