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Sez. 2, Sentenza n. 6397 del 21/03/2011 (Rv. 617103 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinuncia tacita alla prescrizione - Requisiti - Comportamento processuale volto alla difesa di un proprio diritto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in materia ereditaria.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617103-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

La rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva, non altrimenti interpretabile se non nel senso di ritenere non estinto il diritto altrui. Non integra tali requisiti il comportamento processuale che in sé rappresenta una necessaria difesa dei propri diritti, anche a fronte di altrettante pretese o eccezioni avanzate dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso di poter ravvisare una rinuncia tacita alla prescrizione del diritto del chiamato ad accettare l'eredità nella proposizione dell'eccezione di usucapione di un bene ereditario da parte dell'acquirente del medesimo bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 2937 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)