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Sez. L, Sentenza n. 7447 del 03/06/2000 (Rv. 537222 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Condizioni - Accettazione da parte del debitore di discutere il merito della pretesa della controparte - Ricorrenza dei requisiti della rinuncia tacita alla prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537222-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

La rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 cod.civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto. Ne consegue che non può configurarsi rinuncia tacita nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzata dalla controparte, giacché il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l'intervenuta prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)