Sez. 2, Sentenza n. 21798 del 22/10/2010 (Rv. 614715 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA | Rinuncia tacita - Presupposti - Promovimento da parte del debitore del giudizio di risoluzione del contratto - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA
Ai fini della sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ., è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; occorre, cioè, che in tale comportamento sia insita l'inequivocabile volontà dello stesso di rinunciare alla prescrizione già maturata. Pertanto non configura una rinuncia tacita alla prescrizione il comportamento del debitore che promuove giudizio per la risoluzione del contratto dal quale il diritto trae origine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)