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Sez. L, Sentenza n. 10334 del 21/06/2012 (Rv. 623183 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Ripetizione dell'indebito pensionistico - Art. 1, comma 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Precedente estinzione dell'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" per compensazione - Conseguenze - Ripetizione - Possibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623183-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di ripetizione dell'indebito pensionistico, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non si applica al caso in cui, in data anteriore alla sua entrata in vigore (1° gennaio 1997), l'obbligazione restitutoria dell' "accipiens" si sia estinta, alla stregua del disposto dell'art. 1242, primo comma, cod. civ., che, con riferimento alla compensazione in senso tecnico (o compensazione propria), la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito e credito, determina l'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza. (Nella specie, la ricorrente lamentava l'illecita trattenuta delle somme disposta dall'ente previdenziale sulla pensione a parziale compensazione di un indebito pensionistico, nonostante che l'Inps le avesse comunicato di aver ritenuto sanato per intero il medesimo debito, dal momento che la stessa nell'anno 1995 aveva conseguito un reddito imponibile Irpef inferiore ai sedici milioni; la S.C., nel respingere il ricorso, ha affermato il principio su esteso).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)