Sez. L, Sentenza n. 16448 del 27/07/2011 (Rv. 618685 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Trattamenti pensionistici indebitamente erogati - Ripetizione - Compensazione impropria - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Ai fini della ripetizione di trattamenti pensionistici indebitamente erogati, non è applicabile la cosiddetta compensazione impropria con crediti vantati dall'Inps, vigendo la speciale regola di cui all'art. 1, comma 262, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione legale operata dall'Inps che aveva disposto il recupero della non dovuta integrazione al minimo della pensione di reversibilità con conguaglio sugli arretrati della pensione diretta di invalidità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)