Sez. 2, Sentenza n. 3189 del 25/05/1982 (Rv. 421134 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - RIFORMA DELLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO AD OPERA DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - RIFORMA DELLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO AD OPERA DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il giudice d'appello può riformare la pronunzia di primo grado in ordine al regolamento delle spese processuali, anche in difetto di specifico motivo d'impugnazione, soltanto se l'appello sia accolto, ma non già quando esso sia rigettato, poiché in tal caso la riforma in ordine all'Onere delle spese contrasterebbe con la conferma della sentenza impugnata e con l'acquiescenza della parte soccombente. (V 5507/80, mass n 409374; (V 1515/80, mass n 405073; (Conf 3424/78, mass n 392883).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)