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Sez. 1, Sentenza n. 13377 del 28/09/2012 Cc. (dep. 21/03/2013) Rv. 254945 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Incidente di esecuzione - Diritto all'udienza pubblica - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254945-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di incidente di esecuzione, (nella specie, fissato con procedura camerale sull'istanza di revoca della confisca) non sussiste violazione del principio di necessaria pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia), atteso che esso, dettato in relazione alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, non è applicabile direttamente né può essere esteso in via analogica ad altre procedure camerali, soggette per legge a diverse forme procedurali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)