Sez. 1, Sentenza n. 213 del 25/01/1968 (Rv. 331100 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
L'Onere della indicazione, nel ricorso per Cassazione, della quietanza del deposito per soccombenza, non puo ritenersi soddisfatto se non vengano enunciati almeno l' ufficio del registro ove il deposito e stato eseguito ed il numero della relativa bolletta. (nella specie nel ricorso, era contenuta la semplice enunciazione, bolletta deposito ex art. 364 cod.proc.civ.). (Cfr. Sent. N.2181-67, massima n. 329338).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)