Sez. 2, Sentenza n. 23700 del 06/11/2014 (Rv. 633195 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE | Querela di falso proposta avverso il mandato a margine del ricorso per cassazione - Mancata comparizione della parte all'udienza di discussione - Rilevanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE
Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta sul mandato a margine del ricorso in cassazione, la mancata comparizione del ricorrente alla pubblica udienza di discussione - nel corso della quale sarebbe stato necessario rivolgere l'interpello ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ. - esclude l'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, dovendo, pertanto, considerarsi la procura speciale alle liti come mai rilasciata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)