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Sez. 2, Sentenza n. 23700 del 06/11/2014 (Rv. 633195 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE | Querela di falso proposta avverso il mandato a margine del ricorso per cassazione - Mancata comparizione della parte all'udienza di discussione - Rilevanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633195-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE

Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta sul mandato a margine del ricorso in cassazione, la mancata comparizione del ricorrente alla pubblica udienza di discussione - nel corso della quale sarebbe stato necessario rivolgere l'interpello ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ. - esclude l'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, dovendo, pertanto, considerarsi la procura speciale alle liti come mai rilasciata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)