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Sez. 3, Ordinanza n. 10815 del 24/04/2025 (Rv. 674480-01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE | Querela di falso incidentale avverso il mandato conferito per l'introduzione del giudizio – Mancanza di esplicita volontà della parte di avvalersi della procura - Conseguenze - Inutilizzabilità e giuridica inesistenza del mandato - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674480-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE

Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").

Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)