Sez. 1, Sentenza n. 883 del 18/01/2006 (Rv. 588642 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE | Mancata risposta della parte - Equivalenza a risposta negativa - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE
In tema di querela di falso, la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., ha valore di risposta negativa in ordine al se la medesima parte intenda avvalersi in giudizio del detto documento, dal momento che viene omessa quella integrazione che, nell'incidente, il legislatore ritiene necessaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)