Sez. 3, Sentenza n. 16827 del 10/11/2003 (Rv. 567997 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Miglioramenti - Indennizzo - Prescrizione - Decorrenza.
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE
In tema di contratti agrari, nel caso di migliorie eseguite con il consenso del proprietario, l'indennizzo deve essere commisurato all'aumento di valore del fondo valutato al termine del rapporto, con la conseguenza che da tale momento comincia a decorrere il termine prescrizionale del relativo diritto, mentre rimane ferma la disciplina di rinvio dettata dall'art.38 della legge 203/1982 e quella dettata dalla parte dell'art. 17 della stessa legge non colpita da incostituzionalità (ex sentenza della Corte Cost. n. 692 del 1988), e cioè la parte in cui si prevede che le disposizioni del citato articolo 17 si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'art. 16 previste nel contratto e concordate dalle parti.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)