Sez. 3, Sentenza n. 6964 del 22/03/2007 (Rv. 596287 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Natura risarcitoria della diminuzione patrimoniale dell'affittuario - Rivalutazione - Decorrenza - Dalla data di cessazione del contratto - Motivazione - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all'affittuario ai sensi dell'art. 17, secondo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203, ha carattere risarcitorio, in quanto sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivante e, pertanto, sulla stessa compete la rivalutazione monetaria, occorrendo determinare il valore dell'incremento conseguito dal fondo con riferimento alla data di cessazione del contratto, sicché non rilevano gli eventi successivi, quali il degrado sopravvenuto tra la data di cessazione del rapporto e quella successiva della riconsegna.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 com. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)