Sez. L - , Sentenza n. 18685 del 09/09/2020 (Rv. 658907 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Dipendenti Ferrovie dello Stato - Carta di libera circolazione - Natura retributiva - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Le cd. carte di libera circolazione, previste dalla l. n. 1108 del 1955 e poi dalla contrattazione collettiva in favore dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle aziende che gli sono succedute, non hanno natura retributiva, traducendosi in agevolazioni del tutto svincolate dalla natura e dalle modalità di esecuzione della controprestazione lavorativa; ne consegue che il loro controvalore non può rientrare tra le componenti della retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti al lavoratore per effetto della costituzione "ab origine" di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di accertata interposizione fittizia di manodopera.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1955 num. 1108 art. 1, Legge 21/11/1955 num. 1108 art. 7, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 10 com. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 16/04/2003, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)