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Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep. 08/02/2024) Rv. 285801-04

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in peius" - Operatività - Pluralità di giudizi di rinvio – Impugnazione del pubblico ministero non coltivata – Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285801-04

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio, dovendo la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in peius" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell'imputato, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che il pubblico ministero abbia impugnato la prima sentenza nel capo relativo alla misura della pena e non abbia coltivato il gravame avverso il rigetto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)