Sez. L, Sentenza n. 3960 del 05/07/1984 (Rv. 435934 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - UDIENZA DI DISCUSSIONE - ISTITUTO DELLA RISERVA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 186 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - UDIENZA DI DISCUSSIONE - ISTITUTO DELLA RISERVA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 186 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'inapplicabilità, nel nuovo rito del lavoro, dell'istituto della riserva di provvedimento previsto dall'art. 186 cod. proc. civ. non comporta nullità insanabile della sentenza, per mancata lettura in udienza del dispositivo, qualora la cosiddetta riserva del giudice, a chiusura della prima udienza fissata per la discussione della causa, si sia risolta, in prativa, in un semplice rinvio di detta udienza e la decisione sia stata poi adottata, con contestuale lettura del dispositivo della sentenza, nell'udienza di discussione successivamente tenuta. (V 3623/83, mass n 428510; (V 5254/80, mass n 409092).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 186, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)