Sez. L, Sentenza n. 5254 del 11/09/1980 (Rv. 409092 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.*
La mancata lettura del dispositivo all'udienza, ai sensi dell'art 429 e dell'art 437 cod proc civ, da luogo alla nullita insanabile della sentenza per difetto di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (immodificabilita della decisione dopo la lettura, attribuzione al lavoratore del titolo per procedere ad esecuzione immediata), ma non alla inesistenza della sentenza medesima, con la conseguenza che la stessa nullita si converte, a norma dell'art 161 cod proc civ, in motivo di impugnazione, che deve essere fatto valere nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione. (Conf 2632/77, mass n 386310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)