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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8757 del 10/04/2018 (Rv. 648884 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità – Fondamento - Salvezza degli effetti ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648884-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702-ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio; né è possibile, nel caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)