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Sez. 1, Sentenza n. 3402 del 12/02/2013 (Rv. 625149 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI | Cessione di credito garantito da ipoteca - Trasferimento di ipoteca - Opponibilità al fallimento - Annotazione, anteriore o successiva all'apertura della procedura, a margine della relativa iscrizione - Necessità - Natura - Condizione dell'azione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625149-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI

In tema di formazione dello stato passivo, il trasferimento di ipoteca è opponibile al fallimento solo ove sia annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria, prima o dopo la relativa dichiarazione, sicché il cessionario del credito, cui tale garanzia accede, può ottenerne la ammissione privilegiata al passivo, nel momento in cui una siffatta annotazione intervenga durante la fase di insinuazione od in quella successiva di opposizione, costituendo essa una condizione dell'azione, dovendosi precisare che, in caso di "jus superveniens" che escluda la necessità dell'annotazione (nella specie, per la società di intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 342 del 1999, che ha modificato l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993), va equiparata, quanto ai suoi effetti, ad una annotazione avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento (eventualmente anche in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2843, Legge Falliment. art. 45, Decreto Legisl. 01/10/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)