Sez. 1, Sentenza n. 31209 del 24/03/2015 Cc. (dep. 17/07/2015) Rv. 264320 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Assenza di giudicato penale - Fatti penalmente rilevanti emersi nel procedimento di prevenzione - Ricostruzione autonoma per la verifica della pericolosità del proposto - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma, 1, lett. b) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione, in assenza di giudicato penale, può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dando conto in motivazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)