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Sez. L, Sentenza n. 13937 del 25/09/2002 (Rv. 557583 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Mancato godimento per fatto non imputabile al datore di lavoro - Natura risarcitoria del compenso dovuto al lavoratore - Esclusione - Fondamento - Retribuzione dovuta per prestazione lavorativa eccedente quella contrattuale - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557583-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito con attribuzioni economiche. Tuttavia, nell'ipotesi di estinzione del diritto alle ferie per impossibilità della prestazione del datore di lavoro a lui non imputabile, come nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio e di licenziamento, il lavoro prestato al di là della misura contrattualmente stabilita, corrispondente al periodo di ferie maturato in proporzione del servizio prestato, deve essere retribuito in quanto compreso nella causa corrispettiva del rapporto, ma non quale compenso delle ferie non godute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva negato il diritto di un lavoratore licenziato al pagamento delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto, muovendo dalla premessa secondo cui la cosiddetta indennità sostitutiva delle ferie avrebbe immancabilmente natura risarcitoria e dovrebbe, quindi, assumere sempre a necessario presupposto l'inadempimento del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)