Sez. L, Sentenza n. 7451 del 21/05/2002 (Rv. 554593 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al diritto alle ferie per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. in caso di cessazione del rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi e confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell'art. 52, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - secondo cui il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto o di sospensione dello stesso per aspettative per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione -, ha affermato il diritto del lavoratore, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, a vedersi riconosciuto l'intero periodo annuale di ferie e non solo il minor periodo commisurato alla durata del rapporto, e, ove non abbia goduto delle ferie, alla corresponsione della indennità sostitutiva commisurata all'intero periodo annuale di ferie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)