Sez. 4, Sentenza n. 4844 del 02/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229371 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca del denaro ricavato dalla vendita di sostanza stupefacente - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità- Ammissibilità - Divieto di cui all'art. 12 sexies legge 7 agosto 1992 n.356 - Irrilevanza - Norma speciale.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cod.pen. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma quinto d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell'ipotesi particolare, dalla medesima regolata, di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)