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Sez. 4, Sentenza n. 4214 del 15/03/2000 Ud. (dep. 05/04/2000) Rv. 216003 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca del denaro ricavato dalla vendita di stupefacente - Fatto lieve ex art. 73, comma 5, legge st. - Ammissibilità - Divieto di cui all'art. 12 sexies d.l.306/92 - Irrilevanza - Norma speciale.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216003-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cod. pen. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, legge stupef., non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall'art. 12 sexies del d.l. n. 306/92 conv. nella legge n. 356/92, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell'ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)