Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016 Cc. (dep. 30/09/2016) Rv. 267900 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Reato di cessione di sostanze stupefacenti - Fatto di lieve entità - Confisca del denaro in possesso dell'imputato - Condizioni - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)