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Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 06/08/2002 (Rv. 556746 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Criterio della determinazione automatica del valore iniziale dell'immobile - ApplicabilitĂ  - Condizioni - Fattispecie relativa a precedente acquisto di fondo e fabbricato colonico annesso e successiva vendita del solo fabbricato.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556746-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE

In tema di INVIM, il criterio di determinazione automatica del valore iniziale dell'immobile (art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 643 del 1972) trova applicazione quando la successiva vendita abbia ad oggetto l'intero bene precedentemente acquistato, ovvero parti omogenee dello stesso (come nel caso di vendita frazionata o per lotti di un appezzamento di terreno). Il criterio non può, invece, trovare applicazione quando il precedente acquisto abbia avuto ad oggetto beni strumentalmente e funzionalmente diversi, insuscettibili di essere considerati l'uno parte dell'altro o l'uno omogeneo all'altro, seppur legati da vincolo pertinenziale (come nel caso di acquisto di fondo rustico e fabbricato colonico su di esso insistente con e la successiva vendita non riguardante entrambi i beni, ma solamente il fabbricato).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)