Sez. 5, Sentenza n. 24522 del 21/11/2005 (Rv. 585471 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Porzione di un complesso immobiliare - Alienazione - Valore iniziale - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di I.N.V.I.M., qualora venga alienata porzione di un immobile, il valore iniziale della stessa va determinato su base proporzionale rispetto al valore iniziale dell'intero complesso immobiliare precedentemente acquistato, a meno che questo sia costituito da cespiti non omogenei.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)