Sez. 1, Sentenza n. 12908 del 18/12/1995 (Rv. 495123 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Valore del precedente trasferimento - Determinazione automatica per condono fiscale ex D.L. n. 660 del 1973 - Utilizzabilità - Alienazione di una porzione dell'immobile - Valore iniziale - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
L'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, istitutivo dell'I.N.V.I.M., nel disporre che il valore iniziale dell'immobile, al fine della individuazione dell'incremento imponibile, è quello dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro o sulle successioni in occasione del precedente acquisto, si riferisce al valore definitivamente accertato in detta pregressa sede, indipendentemente dal modo in cui detto accertamento sia avvenuto. Ne consegue che, anche quando il valore del precedente trasferimento sia stato determinato automaticamente in applicazione del cosiddetto condono fiscale di cui al D.L. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1973 n. 823, il relativo ammontare configura il detto valore iniziale al fine indicato, senza la possibilità alcuna di successiva modificazione in relazione ad un asserito diverso valore venale ed anche se venga alienata soltanto una porzione dell'immobile, nel quale caso il valore iniziale della stessa va calcolato, in base ad un calcolo proporzionale di superfici o di volumi, sulla base del valore iniziale dell'intero.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)