Sez. L, Sentenza n. 7378 del 09/08/1996 (Rv. 499117 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE | Del coniuge - Prova della subordinazione - Carattere rigoroso - Necessità - Fattispecie relativa a controversia con ente previdenziale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE
Quando si sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi, la prova del vincolo della subordinazione deve essere rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - che aveva rigettato la domanda proposta dalla ricorrente contro l'I.N.P.S., al fine di poter fruire del trattamento di cassa integrazione straordinaria in relazione ad un rapporto di lavoro con ditta calzaturiera del marito - motivata con il rilievo che la prova testimoniale, peraltro per taluni aspetti poco attendibile, se aveva confermato la collaborazione dell'interessata nell'azienda del coniuge, non era idonea a dimostrare la subordinazione, in difetto di puntuali riferimenti alle concrete modalità della prestazione lavorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)