Sez. U, Sentenza n. 138 del 09/01/1993 (Rv. 480192 - 01)
Sport - Federazioni sportive | Federazione italiana pallavolo - Assunzione di un dipendente da un comitato provinciale - Rapporto di lavoro di natura privata - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Sopravvenienza della legge n. 138 del 1992 - Irrilevanza.
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Il rapporto di lavoro di un dipendente assunto da un comitato provinciale della F.I.P.A.V. (Federazione Italiana Pallavolo) ha carattere non pubblico ma privato (art. 14 legge 23 marzo 1981 n. 94), con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo in contrario irrilevante la sopravvenuta entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992 n. 138 (disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del C.O.N.I.), atteso che l'art. 3 di tale legge non prevede l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego, bensì l'inquadramento del personale con rapporto privato, mediante concorsi per titoli e prove attitudinali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Legge 31/01/1932 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)