Sez. U, Sentenza n. 125 del 12/03/1999 (Rv. 524055 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Rapporto di lavoro tra la F.I.T. e dipendente tecnico - Natura privata - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Sopravvenienza della legge n.138 del 1992 - Irrilevanza - Domanda proposta solidalmente anche nei confronti del C.O.N.I. - Irrilevanza.
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Il rapporto di lavoro tra la FIT (Federazione Italiana Tennis) ed un dipendente con mansioni tecniche ha natura privata, posto che, anche prima della legge n. 91 del 1981 (che, all'art. 14, prevede espressamente la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle federazioni con personale tecnico e sportivo) era da escludersi la possibilità che le federazioni creassero ex novo rapporti di pubblico impiego; le relative controversie pertanto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in senso contrario né la sopravvenuta legge n. 138 del 1992 (atteso che tale legge non ha previsto l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego, bensì l'inquadramento nei ruoli del CONI del personale assunto dalle federazioni sportive nazionali solo previo superamento di concorso per titoli e prove attitudinali), né il fatto che la domanda con la quale il dipendente tecnico della federazione ha chiesto il pagamento di differenze retributive sia stata rivolta solidalmente sia contro la FIT che contro il CONI.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1942 num. 426 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Legge 31/01/1992 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)