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Sez. U, Sentenza n. 154 del 18/03/1999 (Rv. 524236 - 01)

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Federazione italiana gioco calcio - Lavoratore assunto presso comitato periferico - Rapporto di lavoro di natura privata - Passaggio nei ruoli del C.O.N.I. ex legge n. 138/1992 - Esclusione in caso di mancato espletamento del concorso - Domanda in giudizio relativa al rapporto con la F.I.G.C. - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524236-01

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE

Poiché, a norma dell'art. 14, terzo e quarto comma della legge 23 marzo 1981 n. 91, le Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale), utilizzavano, per le attività tecnico - sportivo e per quelle presso gli uffici periferici, proprio personale assunto con contratti di diritto privato, escluso un loro potere di costituire creare "ex novo" rapporti di pubblico impiego, e, d'altra parte, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992 n. 138, nell'abrogare le disposizioni citate, ha previsto il passaggio nei ruoli del C.O.N.I. del personale con rapporto di diritto privato delle Federazioni solo previo espletamento di un concorso per titoli e prova selettiva attitudinale, deve ritenersi la natura privatistica - con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario - del rapporto di lavoro di lavoro della dipendente che, assunta dalla Lega nazionale dilettanti della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) per prestare servizio presso un Comitato regionale, sia ancora dipendente della medesima e non chieda l'accertamento della sopravvenuta costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il C.O.N.I., ente pubblico. (Nella specie era stata la F.I.G.C., convenuta in giudizio, ad avere dedotto che passivamente titolare del rapporto era il C.O.N.I. e ad eccepire il difetto di giurisdizione; rigettata dal giudice di merito l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni unite della S.C. hanno rigettato il motivo di ricorso relativo a tale questione ed altresì, "in punto di giurisdizione", il motivo sulla titolarità passiva del rapporto, rimettendo gli atti alla Sezione lavoro per la decisione sui residui motivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 142, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 142, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Legge 31/01/1992 num. 138 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)